Residenze la Valera di Varedo
22 Maggio 2020Nuove costruzioni in Lombardia
13 Agosto 2020Gli alloggi, e boxes e i posti auto che la Rizzi Costruzioni srl realizzerà sull’area oggetto della presente convenzione dovranno essere ceduti in proprietà a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- avere cittadinanza in uno stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in un altro stato, essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema di immigrazione ed accoglienza;
- avere la residenza o, in alternativa, svolgere attività lavorativa in uno dei comuni aderenti al CIMEP, con priorità per quelli del bacino cui appartiene il comune stesso (nel caso di Varedo sono i seg. Comuni: Bresso, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Varedo); detta priorità deve essere esercitata entro 60 giorni a partire dalla emissione del titolo abilitativo; decorso detto termine, la priorità verrà meno e la Rizzi Costruzioni sarà libera di alienare gli immobili ad ogni soggetto, in possesso dei requisiti soggettivi, anche proveniente da comuni esterni al suddetto bacino.
- non essere titolari essi stessi o il coniuge non legalmente separato e/o il convivente del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di altro alloggio adeguato ai bisogni del proprio nucleo familiare nel comune di Varedo; nel caso in cui l’eventuale alloggio posseduto sia gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi, o sia in comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti il nucleo familiare di riferimento, lo stesso non costituisce impedimento per l’assegnazione del nuovo alloggio; al fine della verifica dei requisiti, dovrà essere presentata dall’interessato, al momento dell’assegnazione, l’impegnativa alla vendita dell’eventuale alloggio posseduto e dovrà poi essere prodotto il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante avanti il quale sarà sottoscritto il rogito;
- non avere ottenuto l’assegnazione/cessione in proprietà, o patto di futura vendita, di altro alloggio costruito su area ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 35, comma 11, della legge 22.10.1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni; tale clausola trova applicazione anche nel caso di alloggi insistenti su aree per le quali è stata ottenuta la trasformazione del regime d’uso del suolo da diritto di superficie a proprietà nei casi legislativamente previsti;
- Fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a €. 96.500,00, fatti salvi abbattimenti e rivalutazioni ammessi dalla legge o dai regolamenti locali. Possono essere acquirenti dei realizzandi alloggi anche le categorie di seguito elencate, stante comunque il possesso degli altri requisiti: